Riforma del condominio. Dopo 70 anni in condominio si rinnovaDopo 70 anni di attesa e diverse proposte di legge, nella giornata di ieri la commissione Giustizia ha approvato la riforma del condominio. Il provvedimento approvato in sede deliberante è ora legge. Si dovranno attendere sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma è importante iniziare a tener conto delle novità.

Tra le maggiori novità previste, cambi d’uso più agevoli sui beni comuni, possibilità di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, rafforzamento dell’azione contro i morosi, amministratori più qualificati, impossibilità di vietare per regolamento animali domestici.

In attesa di maggiori approfondimenti vi elenco le principali novità:

Amministrazione


Il quadro principale delle novità riguarda l’amministratore: sono stati scelti dei requisiti precisi per la nomina (deve aver conseguito il diploma di scuola superiore, godere dei diritti civili, non deve essere stato condannato per reati contro il patrimonio, né deve essere stato protestato); non sarà necessario riconfermarlo ogni anno ma sarà rinnovato automaticamente, salvo che l’assemblea decida di dimissionarlo; la sua nomina sarà obbligatoria solo a partire dall’esistenza di almeno nove condomini; dovrà far transitare tutti i movimenti di denaro su un conto corrente intestato esclusivamente al condominio e dovrà agire contro i morosi entro sei mesi dal rendiconto in cui siano elencate le rate di spesa che questi non hanno pagato.

Assemblea

L’amministratore può essere “licenziato” dall’assemblea alla scadenza del mandato annuale (o con le modalità previste dal regolamento condominiale) ma anche, su richiesta anche di un solo condomino, quando siano emerse gravi irregolarità fiscali o per non aver aperto il conto condominiale. Se in questi ultimi casi l’assemblea si rifiuta di revocare il mandato, il condomino può ricorrere al giudice e farsi rimborsare le spese dal condominio. In ogni caso il giudice può allontanarlo per «gravi irregolarità», se non prepara il rendiconto o se non avvisa i condomini di una chiamata in causa. I condomini potranno accedere ai documenti contabili e ottenerne copia. Il rendiconto, poi, dovrà contenere anche un riepilogo finanziario e una nota esplicativa della gestione. Ogni condominio potrà avere un suo sito web. E le violazioni del regolamento (che comunque non potrà proibire di tenere animali domestici in casa) costeranno care: 200 euro, che possono salire a 800 in casi di recidiva.

Parti comuni
Il nuovo articolo 1117 bis consentirà poi all’assemblea di incidere sulla titolarità delle cose comuni. Sarà più difficile definire il condominio come «ente di mera gestione», poiché la maggioranza potrà decidere se alcuni beni interessino ancora la collettività dei proprietari e debbano quindi continuare ad appartenere pro indiviso ai condomini, o se debbano assumere «nuova destinazione d’uso». La maggioranza di 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi, potrà constatare che è venuta meno l’utilità di impianti e cose, che potranno essere dismessi e ceduti a terzi. In questi casi l’avviso di convocazione sarà affisso «nei locali di maggior uso comune» per almeno trenta giorni e dovrà essere recapitato almeno venti giorni prima della riunione. Impianti e beni dei quali sia venuta meno l’utilità comune muteranno natura, talché saranno ex parti comuni che si potranno dismettere e quindi cedere ad altri. Non si tratterà, però, soltanto di «vendere le parti comuni», come taluno ipotizza. Viene a cadere uno steccato molto più importante, che potrà modificare la natura del condominio, certamente meno legato al diritto romano e forse anche più moderno ed adeguato ai nostri tempi; ma questa è valutazione che attende conferme.

condominioweb pubblica ha pubblicato un ottimo video su youtube dove vengono riassunte le principali novità

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