Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha affermato che nel caso di coperture con finestre di tipo “velux” non valgono le distanze tra pareti finestrate previste dal d.m. 1444/68.
Il caso riguardava la sopraelevazione di un immobile. I due proprietari confinati avevano impegnato il permesso di costruire con la quale era stata autorizzata la sopraelevazione.
Secondo la loro tesi, il nuovo tetto su cui erano realizzati i lucernari, diminuiva la luce e l’aria e sopratutto violava le norme sulle distanze tra pareti finestrate.
Sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno invece affermato che il DM 1444/68 si applica solo alle pareti finestrate. Le pareti finestrate sono da intendersi solo quelle munite di finestre qualificabili come vedute e non anche quelle su cui si aprono solo semplici luci. Come si legge nel testo della sentenza, i lucernari tipo velux, non possono essere considerati vedute. In base all’art. 900 del codice civile, non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino nè di guardare di fronte, ma permettono solo il passaggio di luce ed aria.
Per questi motivi è stata confermata la validità dell’intervento di sopraelevazione e il ricorso dei confinanti è stato respinto.
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