fondo di garanziaIl Fondo di garanzia prima casa è una delle novità introdotte dalla Legge di stabilità per l’anno 2014. E’ previsto uno stanziamento pari ad euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per l’acquisto della prima casa

Gli importi stanziati sono destinati a garantire fino al 50% della quota capitale dei finanziamento concessi per l’acquisto, la ristrutturazione e il miglioramento dell’efficienza emergetica degli immobili destinati a prima casa di abitazione del soggetto che richiede il mutuo. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

I REQUISITI

Per poter accedere alla garanzia del Fondo è necessario che siano verificati alcuni requisiti.

Innanzitutto l’importo totale del mutuo ipotecario non puo’ superare i 250 mila euro, al tempo stesso l’immobilae da acquistare non può appartenere alle categorie castatali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) né deve avere caratteristiche che la possano ricondurre agli immobili di lusso.fondo di garanzia prima casa

Hanno priorità di accesso ai mutui le giovani coppie, i nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori e i giovani con età inferiore a 35 anni inquadrati con un contratto di lavoro atipico. Alla data di presentazione della domanda, il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione a causa di morte, in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L’ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica. Il soggetto finanziatore (banche o intermediari finanziari) verifica la completezza della domanda e la trasmette al Gestore (Consap SpA), che le assegna un numero di posizione progressivo in base all’arrivo. L’efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica dalla data di erogazione del mutuo.

Nel caso di inadempimento del mutuatario, il soggetto finanziatore informa il Gestore dopo 90 giorni dalla scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta. Entro dodici mesi dalla comunicazione, il  soggetto  finanziatore invia al mutuatario l’intimazione  al pagamento. Se il mutuatario non provvede al pagamento entro sei mesi, il soggetto finanziatore  può chiedere al Gestore l’intervento della garanzia del Fondo.

L’operazione fa sorgere, a carico del mutuatario, l’obbligo di restituire le somme pagate dal Fondo, gli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e le spese sostenute per il recupero.